IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2653 (2022), che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione della situazione ad Haiti.
(2)Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022), il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319, che prevede divieti di viaggio, un embargo mirato sulle armi, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone, entità o organismi che partecipano o sostengono bande coinvolte in violenze, attività criminali o violazioni dei diritti umani che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. Le persone, le entità e gli organismi soggetti a tali misure restrittive, designati dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione (UNSCR) 2653 (2022), sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2022/2319. Conformemente alla risoluzione UNSCR 2653 (2022), la decisione (PESC) 2022/2319 include una persona nel suo allegato.
(3)Alcune di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.
(4)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.
(5)Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.
(6)La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.
(7)Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.307.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A307%3ATOC
Foto:
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