LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 («il programma») nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento figurano nell’allegato II del regolamento.
(2)Gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
(3)Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, per evitare la doppia rendicontazione e minimizzare gli oneri amministrativi.
(4)Al fine di garantire l’allineamento con l’inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1.Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a)gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847;
b)gli indicatori di cui all’allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
2.Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d’impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell’allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.
3.Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.305.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A305%3ATOC
Foto:
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