LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2176 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder seguenti in Germania: Baviera, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein, nei dipartimenti seguenti in Francia: Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Indre, Loiret, Lot, Loir-et-Cher e Vandea, nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto in Italia e nelle province seguenti nei Paesi Bassi: Frisia, Limburgo e Brabante settentrionale.
(7)Anche l'Austria, la Danimarca e l'Ungheria hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti, in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel distretto di Graz-Umgebung in Austria, nei comuni di Slagelse e Sønderborg in Danimarca e nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria.
(8)Le autorità competenti di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
(9)Il focolaio confermato in Belgio è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con i Paesi Bassi. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio dei Paesi Bassi.
(10)La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.301.01.0125.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A301%3ATOC
Foto:
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