Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/2283 del Consiglio del 21 novembre 2022 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del Regolamento (UE) 2020/672.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lettonia il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 (2), ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(3)Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lettonia l’11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/677 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria supplementare del valore di 112 500 000 EUR innalzando a 305 200 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(4)Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(5)L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica lettone connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), g), h), f) ed i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(6)L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenere l’epidemia e le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lettonia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,5 % e al 43,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano aumentate rispettivamente al 7,3 % e al 44,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e al 47,0 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Lettonia aumenterà del 3,9 % nel 2022.

(7)Il 6 ottobre 2022 la Lettonia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 167 607 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lettonia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 8 a 12.

(8)Il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza il cui reddito proveniente dall’attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto-ottobre 2020. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 24 novembre 2020 (4) e modificato il 12 gennaio 2021 (5), il 19 gennaio 2021 (6), il 4 febbraio 2021 (7) e il 26 febbraio 2021 (8)). La misura estende il regime di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 alle persone impiegate nell’industria cosmetica, consente di accedere al sostegno alle persone che hanno cambiato il loro regime fiscale a partire dal 2021, migliora le condizioni di ammissibilità per i titolari di licenza e consente ai beneficiari di scegliere tra due criteri di ammissibilità per richiedere il sostegno.

(9)Al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori è collegato il bonus per i lavoratori con figli a carico di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, per il quale la Lettonia richiede un ulteriore sostegno. Il bonus di 50 EUR al mese per ciascun figlio a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori inattivi che hanno diritto a una riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per i familiari a carico. La misura di sostegno è stata estesa dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 706 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (9) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 15 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (10). Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(10)Il regime di sovvenzioni salariali fornisce un sostegno ai datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione almeno pari al 20 % dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l’obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono il sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell’intero importo della retribuzione normale. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 10 novembre 2020 (11) e modificato il 12 gennaio 2021 (12), il 1o aprile 2021 (13), il 26 ottobre 2021 (14), il 9 novembre 2021 (15), il 30 novembre 2021 (16), il 7 dicembre 2021 (17), il 23 dicembre 2021 (18) e l’11 gennaio 2022 (19)) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 128 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (20). La misura estende il periodo di sostegno del regime di cui all’articolo 3), lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e amplia l’ambito di ammissibilità consentendo ai beneficiari di scegliere tra due criteri di ammissibilità per richiedere il sostegno, elimina il rischio di sovracompensazione, chiarisce le restrizioni all’ammissibilità dei titolari di licenza e limita l’ammissibilità al sostegno nel periodo ottobre 2021 – febbraio 2022 alle persone in possesso di un certificato COVID-19 attestante la vaccinazione o la malattia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.301.01.0119.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A301%3ATOC

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