Regolamento Delegato (UE) 2022/2290 della Commissione del 19 agosto 2022 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione (2) stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.

(2)A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2015, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovevano presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare entro il 31 luglio 2022 gli elementi di prova presentati.

(3)Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 3 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 25 luglio 2022.

(4)Nella raccomandazione comune è stata chiesta una nuova esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e, entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che utilizzano reti a strascico a divergenti («OTB») aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm.

(5)Lo CSTEP ha preso nota della quantità significativa di informazioni e chiarimenti ricevuti a sostegno di tale esenzione e ha riconosciuto il basso livello dei volumi di rigetti nell’attività di pesca in questione.

(6)Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023.

(7)Nella raccomandazione comune è stata inoltre chiesta una nuova esenzione de minimis per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7j e 7k.

(8)Lo CSTEP ha preso nota dei miglioramenti conseguiti con l’introduzione di attrezzi più selettivi e della diminuzione delle catture indesiderate di pesci sotto taglia. Il volume attuale dei rigetti è minimo. Lo CSTEP ha inoltre preso nota che sono in corso programmi per migliorare le conoscenze sullo stock attraverso studi genetici che potrebbero portare a una migliore comprensione dei limiti e delle dimensioni dello stock. A parere dello CSTEP ciò contribuisce a definire l’impatto delle attività di pesca e quindi a mettere a fuoco l’impatto di misure di gestione quali le esenzioni richieste sull’obbligo di sbarco.

(9)Poiché è difficile aumentare ulteriormente la selettività e lo CSTEP ha accertato che il volume dei rigetti è minimo, è opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre agli Stati membri di procedere con gli studi pertinenti che porteranno, in ultima analisi, a migliori conoscenze sullo stock.

(10)L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un’esenzione de minimis per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.303.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A303%3ATOC

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