LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023.
(2)A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto dovevano presentare prima possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare, entro il 31 luglio 2022, gli elementi di prova presentati.
(3)Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen»), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord («NSAC») e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici («PELAC»), hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022.
(4)Lo CSTEP ha esaminato (3) la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022. Il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.
(5)L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) per le catture effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell’Unione della sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»).
(6)Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
(7)Lo CSTEP ha osservato negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione sia nelle catture sia nei rigetti. Lo CSTEP ha preso atto che dal parere del CIEM emerge che lo stock di rombo chiodato nel Mare del Nord è in buono stato e che l’impatto dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 sarebbe limitato, dato il modesto livello dei rigetti e ipotizzando tassi di sopravvivenza compresi tra il 38 e il 75 %. Lo CSTEP sottolinea inoltre che è stato avviato un progetto di ricerca sulla sopravvivenza del rombo chiodato, i cui risultati preliminari nel 2023 dovrebbero essere pertinenti ai fini di tale esenzione.
(8)Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1o maggio 2023.
(9)L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all’armamento del cianciolo e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4.
(10)Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.303.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A303%3ATOC
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