LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (nel seguito l’«FRTB»), le cui norme definitive sono state adottate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019, mira a colmare le carenze individuate durante la crisi finanziaria mondiale per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Nell’ambito dei miglioramenti apportati dall’FRTB, è stato introdotto un nuovo requisito di fondi propri nel quadro del metodo standardizzato per riflettere il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Sono necessari ulteriori elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB introdotte nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini degli obblighi di segnalazione, e occorre integrare dette specifiche ove necessario. Detti elementi tecnici riguardano il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (nel seguito «JTD») per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati e la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
(2)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.
(3)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.299.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A299%3ATOC
Foto:
istockphoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it