Regolamento Delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettere d), e) e g),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare.

(2)Il regolamento (CE) n. 853/2004 consente la macellazione nell’azienda di pollame fatti salvi determinati requisiti tra cui quello che prevede che gli animali macellati siano accompagnati da un certificato conforme al modello di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (3). L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 fa tuttavia riferimento al certificato sbagliato e tale riferimento dovrebbe pertanto essere rettificato.

(3)Il regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756 (4), estende la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, sezione VII, capitoli IX e X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per tener conto di tale possibilità.

(4)L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre i requisiti di temperatura e le condizioni di trasporto dei prodotti della pesca. Esso prevede, tra l’altro, che i prodotti della pesca debbano essere trasportati alla temperatura del ghiaccio in fusione, se refrigerati, o a una temperatura di – 18 °C, se congelati. Sono ora disponibili nuove tecniche di trasporto che comportano l’abbassamento della temperatura del pesce tra il suo punto di congelamento iniziale e circa 1-2 °C al di sotto di detto punto di congelamento e che consentono il trasporto in scatole senza ghiaccio, come avviene nel caso del superchilling. Tali nuove tecniche dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 853/2004 e il loro utilizzo dovrebbe essere consentito tenendo conto del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 28 gennaio 2021 sull’uso della cosiddetta tecnica di «superchilling» per il trasporto dei prodotti della pesca freschi (5).

(5)Conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 853/2004, i prodotti della pesca freschi devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate e deve essere reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario. Inoltre i prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata fino all’arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

(6)Gli operatori del settore alimentare impegnati nel settore dei prodotti della pesca hanno chiesto che l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sia modificato per consentire il trasporto dei prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in acqua refrigerata dopo il loro arrivo al primo stabilimento a terra. Tale trasporto dovrebbe essere effettuato in «vaschette», ossia scatole di polietilene a tre strati, riempite di acqua e ghiaccio.

(7)Il 19 marzo 2020 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sull’uso delle vaschette per il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca freschi (6). In tale parere l’EFSA ha concluso che non vi sono differenze sostanziali per la salute pubblica tra la conservazione e il trasporto dei prodotti della pesca freschi conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 853/2004 e l’uso di vaschette e ha formulato alcune raccomandazioni per il loro uso. È pertanto opportuno modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 al fine di consentire l’uso di vaschette per il trasporto di prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in acqua e ghiaccio dopo il loro arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

(8)L’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme dettagliate per il trasporto dei prodotti della pesca. In particolare i prodotti della pesca freschi devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione e i prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura non superiore a – 18 °C in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo.

(9)Il 10 dicembre 2020 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sull’uso della cosiddetta tecnica di «superchilling» per il trasporto dei prodotti della pesca freschi (7). In tale parere l’EFSA ha effettuato un confronto tra la temperatura dei prodotti della pesca freschi sottoposti a superchilling in scatole senza ghiaccio e i prodotti sottoposti alla prassi attualmente autorizzata in scatole con ghiaccio. L’EFSA ha concluso che, in condizioni adeguate, non vi sono differenze dal punto di vista della salute pubblica tra le temperature di trasporto tradizionali e le tecniche di superchilling. Per quanto riguarda i metodi analitici in grado di rilevare se un pesce precedentemente congelato sia presentato in commercio come pesce sottoposto a superchilling, l’EFSA ha individuato cinque metodi che potrebbero essere considerati idonei allo scopo. L’uso della tecnica di superchilling dovrebbe pertanto essere consentito a determinate condizioni per il trasporto dei prodotti della pesca freschi di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(10)L’allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme in materia di igiene per la produzione di uova. Il principale agente patogeno che presenta un grave rischio per l’insorgenza di malattie trasmesse da uova nell’Unione è la Salmonella enteritidis e la sua crescita nelle uova è influenzata positivamente dalla temperatura durante lo stoccaggio e il trasporto delle uova. Poiché in molti Stati membri non esistono requisiti relativi alle condizioni di durata e di temperatura nelle fasi di stoccaggio e di trasporto delle uova, è importante che il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca un «termine minimo di conservazione», come definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per le uova, al fine di fornire ai consumatori finali una base uniforme per compiere scelte informate e per l’uso più sicuro degli alimenti. Nel parere dell’EFSA del 10 luglio 2014 sui rischi per la salute pubblica derivanti dalle uova da tavola a causa del deterioramento e dello sviluppo di agenti patogeni (9) si conclude che il termine minimo di conservazione per le uova di galline della specie Gallus gallus dovrebbe essere fissato a un massimo di 28 giorni, poiché qualsiasi aumento della durata di conservazione di tali uova oltre i 28 giorni comporta un aumento del rischio relativo di malattia. L’attuale requisito di cui all’allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo cui le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine di 21 giorni dalla data di deposizione, è una norma di commercializzazione che ha un’influenza limitata sulla sicurezza delle uova, ma che contribuisce allo spreco alimentare a livello di vendita al dettaglio. Un aumento di tale periodo da 21 giorni a 28 giorni ridurrebbe notevolmente questo spreco alimentare, in particolare per le uova di galline della specie Gallus gallus, in quanto tali uova verrebbero ritirate dalla vendita contemporaneamente alla scadenza del termine minimo di conservazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.299.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A299%3ATOC

Foto:

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