LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1),
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (3), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.
(2)Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Successivamente, nell’ottobre 2019, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali, tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della notevole riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.
(3)Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (5) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (6) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali rivisti per l’RP3.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione (7) ha analizzato determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 presentato dalla Svizzera, istituito congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale («FABEC»), insieme a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («Stati membri che fanno parte del FABEC»). La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.
(5)In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati duramente colpiti dai cambiamenti del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.
(6)Il 13 luglio 2022 la Svizzera, insieme agli Stati membri che fanno parte del FABEC, ha sottoposto alla valutazione della Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»).
(7)L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.
(8)Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali del FAB contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.
(9)Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (STATFOR) pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). In base a tali previsioni, secondo quanto osservato dalla Commissione, non si prevede che la Svizzera e gli Stati membri che fanno parte del FABEC subiscano grandi cambiamenti nei flussi di traffico aereo nell’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Tali mutate circostanze non hanno pertanto un impatto diretto sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi in relazione alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
(10)Sulla base della valutazione di cui al considerando (8), la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali direttamente applicabili ai fornitori di servizi di navigazione aerea che operano nello spazio aereo della Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le relative constatazioni non sono pertanto esposte nella presente decisione.
(11)Tuttavia, nella sua decisione (UE) 2022/2255 (8), la Commissione ha concluso che, in relazione al progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo continuano a suscitare dubbi in merito alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione a tali obiettivi prestazionali.
(12)È pertanto opportuno notificare alla Svizzera che la Commissione avvierà l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione agli obiettivi prestazionali di cui al considerando (11), che sono contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC adottato congiuntamente dagli Stati membri che fanno parte del FABEC e dalla Svizzera,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2022/2255.
Articolo 2
La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.297.01.0080.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A297%3ATOC
Foto:
istockphoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it