Decisione (UE) 2022/2255 della Commissione del 24 ottobre 2022 relativa all’avvio dell’esame dettagliato di taluni obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (1) («regolamento quadro»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Dal momento che tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri nell’ottobre 2019 erano stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020 non hanno tenuto conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi per contenere la pandemia.

(3)Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3 nell’ottobre 2021.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione (6) relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia.

(5)Per quanto riguarda il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC») la Commissione ha rilevato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(6)In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno comportato cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione tuttavia l’impatto osservato di tali misure sul numero di voli è stato limitato, il che è in contrasto con la forte riduzione del traffico aereo registrata in tutta Europa come conseguenza dell’insorgere della pandemia di COVID-19.

(7)Il 13 luglio 2022 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 a fini di valutazione da parte della Commissione.

(8)L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(9)Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(10)Le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando 6. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi non dovrebbero subire cambiamenti significativi nei flussi di traffico aereo durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Pertanto tali mutate circostanze non incidono direttamente sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi per quanto riguarda la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.297.01.0071.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A297%3ATOC

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