IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Bulgaria ad applicare una franchigia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 25 600 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 maggio 2022, la Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 51 130 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura speciale»). La misura speciale sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2).Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in un dato Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale.
(3)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 26 luglio 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Bulgaria. Con lettera del 27 luglio 2022 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(4)La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(5)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi che possono optare per il regime normale di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(6)Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(7)A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (3), la Bulgaria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi.
(8)Considerato che la Bulgaria prevede che la misura speciale si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e, considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Bulgaria a introdurre la misura speciale.
(9)È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull’IVA per le piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Bulgaria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria è autorizzata a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 51 130 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3
La Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.297.01.0069.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A297%3ATOC
Foto:
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