LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 gennaio 2019 la società Colgate Palmolive Sp. Z.o.o ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-HK051319-37.
(2)Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» è l’acido L-(+)-lattico, inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.
(3)Il 25 agosto 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.
(4)Il 23 marzo 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere si conclude che «Colgate Palmolive Lactic acid PT 2» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
(6)In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 aprile 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
(7)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2».
(8)Nel suo parere l’Agenzia raccomanda che il titolare dell’autorizzazione effettui una prova di calorimetria differenziale a scansione per i prodotti rappresentativi di tutti i meta SPC della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» come condizione per l’autorizzazione. Tale prova dovrebbe confermare che i prodotti rappresentativi di tali meta SPC non sono da classificare come miscela autoreattiva. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detta prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Colgate Palmolive Lactic acid PT 2» in tutti i meta SPC a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell’avviso che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Colgate Palmolive Sp. Z.o.o è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0028421-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all’allegato II.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 5 dicembre 2022 al 30 novembre 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.297.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A297%3ATOC
Foto:
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