LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 30 giugno 2016 la società Brenntag GmbH ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family», dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-BL025673-43.
(2)Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» è il propan-2-olo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per i tipi di prodotto 1, 2 e 4 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 15 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
(4)Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere si conclude che «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
(6)Il 22 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(7)La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family».
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Brenntag GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0027707-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 7 dicembre 2022 al 30 novembre 2032.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.297.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A297%3ATOC
Foto:
pixabay
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