Regolamento Delegato (UE) 2022/2236 della Commissione del 20 giugno 2022 che modifica gli allegati I, II, IV e V del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 07

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini della certificazione delle emissioni di CO2, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (2), è necessario distinguere i rimorchi e i semirimorchi dai rimorchi di collegamento utilizzati nelle combinazioni di sistemi di gestione dell’energia (SGE). Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, è opportuno aggiungere nuovi tipi di carrozzeria all’elenco dei veicoli della categoria O di cui all’allegato I, parte C, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858.

(2)La tabella di cui all’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l’elenco delle prescrizioni per l’omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata, con un elenco degli atti normativi corrispondenti. È necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici e normativi aggiornando alcuni dei riferimenti in detta tabella che stabiliscono le prescrizioni per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. È opportuno introdurre, in particolare, un riferimento al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per motivi di chiarezza giuridica e di semplificazione, è altresì opportuno allineare la struttura di tale tabella a quella contenuta nell’allegato II di tale regolamento.

(3)La tabella di cui all’allegato II, parte I, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l’elenco degli atti normativi per l’omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 41 di tale regolamento. È necessario stabilire le prescrizioni tecniche per l’omologazione UE di tali veicoli per quanto riguarda i sistemi di cui al regolamento (UE) 2019/2144 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento. È inoltre necessario stabilire le prescrizioni che dovrebbero applicarsi all’omologazione globale UE di un tipo di veicolo per veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie in modo da consentire un’introduzione graduale ma rapida della tecnologia in linea con le date di applicazione di cui al regolamento (UE) 2019/2144. Nella fase successiva la Commissione continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente e adottare entro luglio 2024 le necessarie prescrizioni per omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli totalmente automatizzati prodotti in serie illimitata.

(4)Le tabelle di cui all’allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono le prescrizioni specifiche per l’omologazione UE di veicoli per uso speciale. Tali prescrizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del regolamento (UE) 2019/2144 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento.

(5)Nel definire le prescrizioni per i veicoli prodotti in piccole serie o per i veicoli per uso speciale, è necessario tenere conto dei casi in cui le prescrizioni previste per i veicoli prodotti in grandi serie sono incompatibili con l’utilizzo o la progettazione di tali veicoli o se gli oneri supplementari da esse imposti risultino sproporzionati. Per questo motivo è opportuno concedere ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie e di veicoli per uso speciale un lasso di tempo sufficiente per attuare le prescrizioni del presente regolamento. Inoltre tali prescrizioni dovrebbero applicarsi in primo luogo a decorrere dal 7 luglio 2024 per i nuovi tipi di veicoli e dal 7 luglio 2026 per tutti i nuovi veicoli.

(6)Conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144, alcuni dei regolamenti ONU elencati nella tabella di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbero applicarsi ai fini dell’omologazione UE. Pertanto non è più necessario riconoscere tali regolamenti ONU come alternativi agli atti normativi elencati nella parte I di tale allegato e, di conseguenza, dovrebbero essere eliminati da detta tabella.

(7)Sulla base della decisione (UE) 2020/848 del Consiglio (4), la posizione adottata a nome dell’Unione europea nell’ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite era favorevole al regolamento ONU n. 156 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione 2021/388 (5), allo scopo di applicarlo ai fini dell’omologazione UE. È necessario aggiungere il regolamento ONU n. 156 all’elenco degli atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo. Poiché l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 contiene le prescrizioni relative alle disposizioni volte a garantire la conformità della produzione, è opportuno introdurre un riferimento al regolamento ONU n. 156 in tale allegato, nell’ambito delle procedure e delle disposizioni che i costruttori devono mettere in atto per garantire la conformità e la sicurezza degli aggiornamenti del software.

(8)Con lo sviluppo tecnologico i veicoli a motore stanno diventando sempre più complessi in quanto utilizzano un maggior numero di sistemi elettronici che richiedono aggiornamenti periodici del software. Poiché tali aggiornamenti del software possono incidere sul funzionamento di altri sistemi e funzionalità omologati nei veicoli interessati, è opportuno che i costruttori istituiscano un sistema di gestione degli aggiornamenti del software nell’ambito del loro processo di conformità della produzione. I costruttori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per integrare tali sistemi nell’omologazione globale di un tipo di veicolo, in particolare per quanto riguarda, rispettivamente, i nuovi veicoli completi e i nuovi veicoli completati.

(9)Ai fini dell’omologazione globale UE di un tipo di veicolo per veicoli totalmente automatizzati delle categorie M2, M3, N2 e N3, è necessario stabilire nell’allegato V del regolamento (UE) 2018/858 i limiti quantitativi annuali che dovrebbero applicarsi a tali veicoli.

(10)È pertanto opportuno modificare gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 conformemente agli allegati del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.296.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A296%3ATOC

Foto:

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