Decisione n. 1/2022 del Comitato di Cooperazione Doganale ESA-UE del 19 ottobre 2022 concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale.

Giustizia 07

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in particolare l’articolo 43, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. L’APE interinale si applica a titolo provvisorio tra l’Unione e l’Unione delle Comore a decorrere dal 7 febbraio 2019.

(2)Il protocollo n. 1 (2) dell’APE interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione di prodotti originari degli Stati dell’ESA.

(3)A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

(4)Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2017 (3), che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’Unione conformemente al protocollo n. 1 dell’APE interinale dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

(5)Il 10 giugno 2022 la Commissione europea ha ricevuto dalla Repubblica delle Seychelles, per conto degli Stati dell’ESA, una richiesta di nuova deroga automatica a decorrere dal 1o gennaio 2023 a norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, valida fino alla conclusione e all’applicazione di un nuovo protocollo.

(6)L’attuale deroga automatica scadrà il 31 dicembre 2022. A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda automaticamente tale deroga agli Stati dell’ESA.

(7)Il riferimento alle «conserve di tonno» all’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

(8)A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, il tonno non originario ammesso nella produzione di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 21, 31 e 41, 1604 14 28, 38 e 48, ex 1604 20 70 e di filetti di tonno del codice NC 1604 14 26, 36 e 46 è il tonno delle voci SA 0302 o 0303.

(9)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(10)È opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda la deroga automatica richiesta per il periodo durante il quale l’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 rimane in vigore.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0052.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
4603
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86056210
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 18.224.68.104