IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (1), che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022, data a decorrere dalla quale le banche centrali dell'Eurosistema devono conformarsi all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e a decorrere dalla quale deve essere abrogato l'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2).
(2)Il Consiglio direttivo il 20 ottobre 2022 ha deciso di riprogrammare l’avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET. Di conseguenza, è opportuno che le banche centrali dell’Eurosistema continuino a conformarsi all’indirizzo BCE/2012/27 e che il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) continui a funzionare fino a tale data.
(3)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:
1)all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1.L’indirizzo BCE/2012/27 è abrogato a decorrere dal 20 marzo 2023.»;
2)l’articolo 25 è modificato come segue:
a)il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2.Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 20 marzo 2023.»;
b)al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 20 marzo 2023.».
Articolo 2
Efficacia
1.Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2.Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 21 novembre 2022.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
Foto:
pixabay
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