IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (1), che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022.
(2)A seguito dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), il 19 aprile 2022 il Comitato esecutivo ha adottato la decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22 (2)), al fine di attuare modifiche ai termini e alle condizioni del sistema componente TARGET2 della Banca centrale europea (TARGET2-ECB) e di disporre l'abrogazione della decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3).
(3)Il 20 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di riprogrammare l'avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET.
(4)Il 9 novembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea (BCE/2022/39) (4), che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) per riflettere la nuova data di avvio delle operazioni di TARGET.
(5)È pertanto necessario apportare gli opportuni adeguamenti alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 marzo 2023. La decisione BCE/2007/7 dovrebbe continuare ad applicarsi fino a tale data.
(6)Al fine di garantire l’allineamento con le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2022/2250 (BCE/2022/39), è opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo e si applichi a decorrere dal 21 novembre 2022.
(7)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificata come segue:
1)l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 4
Abrogazione della decisione BCE/2007/7
La decisione BCE/2007/7 è abrogata a decorrere dal 20 marzo 2023.»;
2)all’articolo 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente testo:
«Si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.»;
3)nell’allegato I, parte I, il paragrafo 1 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«1.These Conditions become effective from 20 March 2023.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 18 novembre 2022.
Essa si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
Foto:
pixabay
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