LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 24 settembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acciai cromati per elettrolisi («ECCS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina») e del Brasile (congiuntamente «i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 agosto 2021 dalla European Steel Association («EUROFER») («il denunciante»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
(3)La denuncia è stata presentata per conto dei seguenti produttori dell’Unione: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Francia), ArcelorMittal Etxebarri SA (Spagna) e ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germania), che asseritamente rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione è stata informata dell’esistenza di un ulteriore produttore di ECCS dell’Unione, ossia Acciaierie d’Italia. Poiché i denuncianti rappresentavano comunque l’85-95% della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che la denuncia sia stata presentata dall’industria dell’Unione stessa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
1.2.Parti interessate
(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre notificato l’apertura dell’inchiesta in maniera specifica al denunciante, ai produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC e del Brasile, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, agli operatori commerciali, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
1.3.Misure provvisorie
(5)La Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione il 25 aprile 2022, quattro settimane prima dell’istituzione dei dazi provvisori («il periodo di comunicazione preventiva»), in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’accuratezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Come spiegato ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base non erano soddisfatti. Pertanto le importazioni dai paesi interessati non sono state soggette a registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva.
(6)La Commissione ha ricevuto osservazioni da Baoshan Iron & Steel Co., Ltd («Baosteel»), Handan Jintai Packing Materials Co., Ltd («Jintai») e CANPACK. Le osservazioni presentate da Baosteel hanno comportato la correzione di un errore materiale nei calcoli. Le osservazioni di Jintai si riferivano all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e non riguardavano quindi l’esattezza dei calcoli. Esse sono state pertanto esaminate dopo la divulgazione delle misure provvisorie e sono trattate nella sezione 3.1. Poiché le osservazioni di CANPACK riguardavano l’interesse dell’Unione, sono state trattate nella sezione 7.
(7)Il 23 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (3) («il regolamento provvisorio»).
1.4.Fase successiva della procedura
(8)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti i dazi antidumping provvisori («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), Eurofer (denunciante), Eviosys (utilizzatore dell’Unione), CANPACK in rappresentanza di CANPACK Slovakia s.r.o., Can-Pack Food and Industrial Packaging Sp. Z o.o. e Tapon France S.A.S. (utilizzatori dell’Unione), Astir Vitogiannis Bros Single Member SA («Astir Vitogiannis») (utilizzatore dell’Unione), Baosteel (produttore esportatore dalla Cina), Jintai (produttore esportatore dalla Cina), Companhia Siderurgica Nacional («CSN») (produttore esportatore dal Brasile), la China Iron and Steel Association («la CISA»), il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») e il governo del Brasile («il governo del Brasile») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(9)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Baosteel, la CISA e Astir Vitogiannis.
(10)La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
Foto:
pixabay
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