LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettere j) e m),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili nell’Unione. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi. L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per gli scambi all’interno dell’Unione e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nell’Unione. Esso prevede, tra l’altro, l’adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.
(2)La malattia del dimagrimento cronico è una encefalopatia spongiforme trasmissibile dei cervidi che è infettiva e che pertanto può perturbare gli scambi all’interno dell’Unione, le importazioni nell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(3)Il 1o aprile 2016 la Norvegia ha informato la Commissione in merito al primo caso di malattia del dimagrimento cronico confermato sul proprio territorio, riscontrato in una renna selvatica. Si è trattato del primo rilevamento in Europa della malattia del dimagrimento cronico e del primo caso naturale in una renna a livello mondiale. Da questo primo caso fino a ottobre 2021 la Norvegia ha confermato almeno un caso all’anno, per un totale di 31 casi: 20 in renne selvatiche, due in cervi nobili e nove in alci.
(4)L’11 luglio 2016 la Norvegia ha adottato una misura volta a vietare l’esportazione dal paese di cervidi vivi, fatte salve deroghe specifiche.
(5)Poiché la malattia del dimagrimento cronico è una malattia infettiva, sussiste il rischio che possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e ad altre regioni dell’Unione e degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio. È stata pertanto adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione (2), che vietava lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione e prevedeva deroghe specifiche.
(6)Il 2 dicembre 2016 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere scientifico sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell’EFSA del 2016») (3). In tale parere si raccomandava l’attuazione di un programma triennale di sorveglianza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA in cui è presente una popolazione di renne o di alci, o entrambe le popolazioni, al fine di rilevare e stimare la prevalenza e la diffusione geografica della malattia del dimagrimento cronico. Nel parere dell’EFSA del 2016 si concludeva inoltre che la via più probabile di introduzione e diffusione della malattia del dimagrimento cronico era costituita dallo spostamento di cervidi vivi e si sottolineava il fatto che l’uso di richiami da caccia naturali a base di urina di cervidi aumentava la probabilità dell’introduzione di tale malattia. Si raccomandava pertanto di ridurre al minimo gli spostamenti di cervidi vivi e di interrompere l’uso dei richiami da caccia a base di urina di cervidi.
(7)A seguito dell’adozione del parere dell’EFSA del 2016, l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione (4) al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione (5) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 fino alla fine del 2020 affinché le misure di salvaguardia continuassero ad applicarsi fino alla fine di tale programma triennale di sorveglianza. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 ha inoltre aggiunto alle misure di salvaguardia divieti e restrizioni relativi ai richiami da caccia a base di urina di cervidi.
(8)La Finlandia ha rilevato il primo caso nell’Unione di malattia del dimagrimento cronico nel 2018 e un ulteriore caso nel novembre 2020. La Svezia ha rilevato tre casi di malattia del dimagrimento cronico nel 2019 e un ulteriore caso nel settembre 2020. Tutti i casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in Finlandia e Svezia sono stati confermati nel contesto del programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi e sono stati riscontrati nelle alci selvatiche.
(9)L’11 novembre 2019 l’EFSA ha pubblicato il parere scientifico dal titolo «Aggiornamento sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD) III» (6) («il parere dell’EFSA del 2019»), corredato di varie raccomandazioni alla Commissione, anche in relazione ai fattori di rischio che possono facilitare la diffusione di tale malattia nell’Unione.
(10)Dato il rilevamento di nuovi casi di malattia del dimagrimento cronico in Norvegia, Finlandia e Svezia, in attesa della valutazione scientifica dei risultati del programma di sorveglianza e considerato il fatto che era necessario più tempo per riflettere sulle raccomandazioni contenute nel parere dell’EFSA del 2019, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è stato nuovamente prorogato, con decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione (7), fino al 31 dicembre 2022, per tenere conto delle recenti conferme dei casi di malattia del dimagrimento cronico in Finlandia e Svezia.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.295.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A295%3ATOC
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