IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo («RDC»).
(2)Il 30 giugno 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2641 (2022) con la quale ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008), sia la portata dell’obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinate alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC.
(3)È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)l’articolo 2 è così modificato:
a)al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali;»;
b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”) previa notifica della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC o delle spedizioni dei seguenti armamenti e materiale connesso destinati alla RDC:
a)armi di qualsiasi tipo di calibro fino a 14,5 mm e relative munizioni;
b)mortai di calibro fino a 82 mm e relative munizioni;
c)lanciagranate e lanciamissili di calibro fino a 107 mm e relative munizioni;
d)sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);
e)sistemi missilistici guidati anticarro.
Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.»;
2)all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«k)il fatto di essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attentati con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.294.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A294%3ATOC
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it