Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2240 della Commissione del 20 ottobre 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1378, il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2119 e il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2307.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 43, paragrafo 7, e l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, il certificato rilasciato dalle autorità competenti oppure, ove del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo agli operatori o ai gruppi di operatori è rilasciato ove possibile in formato elettronico. Il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2) consente di rilasciare i certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione (3) dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 sia rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

(2)Per rendere sicuri i certificati rilasciati agli operatori e ai gruppi di operatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119.

(4)Conformemente all’articolo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (5), le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2023, a fornire agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

(5)Per rendere sicuri i certificati rilasciati a tali operatori, gruppi di operatori ed esportatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(7)Per quanto riguarda il certificato di ispezione in formato cartaceo e l’estratto cartaceo dei certificati di ispezione, vidimati su carta con firma autografa in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (6), il regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione (7) ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 30 novembre 2022 in modo da consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato. Tale proroga dovrebbe riflettersi nelle note per la compilazione del modello di estratto del certificato di ispezione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (8). Il regolamento delegato (UE) 2022/2238 ha inoltre prorogato fino al 30 novembre 2022 la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.

(9)Dato che la scadenza del periodo transitorio per i certificati in formato cartaceo e la deroga per l’Ucraina era fissata al 30 giugno 2022, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2022.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.294.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A294%3ATOC

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