Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio dell'14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2), del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.

(2)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 4

Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.294.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A294%3ATOC

Foto:

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