Regolamento Delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il Reg. (UE) 2020/1503 del PE e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire la comparabilità tra le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento di diverse offerte di crowdfunding e facilitarne la redazione da parte dei titolari di progetti, è opportuno stabilire un modello comune per la presentazione delle informazioni in questione. Tale modello dovrebbe assicurare che i titolari di progetti di seguano un modello di presentazione simile nella forma e nella sostanza, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità di ciascuna offerta di crowdfunding alla luce della relativa natura, portata e complessità.

(2)Per garantire l'interoperabilità dei dati e consentire riferimenti incrociati tra le informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e altre informazioni, in particolare le informazioni comunicate a norma del regolamento di esecuzione 2022/2120 (2) della Commissione, è opportuno che in ciascuna scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento figuri un identificativo unico dell'offerta di crowdfunding cui la scheda si riferisce.

(3)Per dare ai titolari di progetti la possibilità di fornire ai potenziali investitori ulteriori informazioni pertinenti, dovrebbe essere possibile inserire collegamenti ipertestuali che dovrebbero seguire un modello comune. Tali collegamenti ipertestuali non dovrebbero tuttavia compromettere la completezza della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento come documento a sé stante. L'uso di collegamenti ipertestuali non dovrebbe pertanto esonerare i titolari di progetti dall'obbligo di riportare in modo chiaro e completo le informazioni pertinenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

(4)Per consentire ai potenziali investitori di prendere decisioni di investimento informate, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una descrizione specifica e non generica di tutti i rischi pertinenti connessi al progetto di crowdfunding, all'offerta di crowdfunding e al titolare del progetto.

(5)Per garantire la comparabilità e la chiarezza delle informazioni finanziarie presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e migliorare in tal modo la trasparenza per i potenziali investitori, è opportuno che i bilanci e le informazioni siano presentati conformemente alle norme e ai principi generalmente riconosciuti.

(6)Per garantire informazioni trasparenti sulle commissioni, gli oneri e gli altri costi per le operazioni sostenuti dall'investitore per tutta la durata del progetto di crowdfunding, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una ripartizione dei costi diretti e indiretti che specifichi i costi di ingresso, i costi di uscita, i costi sostenuti durante il progetto e i costi accessori.

(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0063.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC

Foto:

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