LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Quando investono in un portafoglio di prestiti offerto da un fornitore di servizi di crowdfunding, gli investitori non selezionano i progetti in cui investiranno i loro fondi, bensì selezionano una serie di parametri e indicatori di rischio e lasciano al fornitore di servizi di crowdfunding il compito di assegnare i fondi di conseguenza. Pertanto il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe assicurare livelli adeguati di informazione agli investitori potenziali e attuali, consentendo a questi ultimi di avere una conoscenza sufficiente dei rendimenti e dei rischi dei progetti e di prendere decisioni informate.
(2)Al fine di ridurre l’asimmetria informativa tra i fornitori di servizi di crowdfunding e gli investitori, a questi ultimi dovrebbero essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla composizione del portafoglio, compresi i progetti in cui sono investiti i loro fondi, nonché sulla qualità dei prestiti che finanziano tali progetti. Ciò dovrebbe consentire agli investitori di comprendere e confrontare meglio il rendimento e la rischiosità dei diversi portafogli offerti sulla stessa piattaforma o su piattaforme alternative.
(3)Gli investitori sono esposti non solo ai rischi connessi ai progetti o ai prestiti in cui sono investiti i loro fondi, ma anche al modo in cui il fornitore di servizi di crowdfunding valuta il rischio di tali prestiti e progetti e gestisce la selezione dei prestiti per il portafoglio. A tale riguardo, effettuare prove di stress sul portafoglio e analisi di sensibilità sul singolo prestito e sul singolo titolare di progetti può essere particolarmente efficace nel fornire una valutazione completa e approfondita degli investimenti. È pertanto opportuno che, quando il fornitore di servizi di crowdfunding effettua tali prove di stress, i risultati di tali analisi siano comunicati agli investitori.
(4)Al fine di garantire un’effettiva trasparenza, le informazioni sugli elementi che il fornitore di servizi di crowdfunding deve includere nel metodo utilizzato per effettuare le valutazioni del rischio di credito dovrebbero essere adeguatamente comunicate. Ciò consentirà agli investitori di comprendere se i fornitori di servizi di crowdfunding adottano un approccio adeguato e prudenziale nel processo di valutazione della sostenibilità dei progetti finanziati, dell’accessibilità economica dei prestiti per i titolari di progetti e della composizione dei singoli prestiti in un portafoglio strutturato.
(5)Un fornitore di servizi di crowdfunding può avvalersi di un fondo specifico a copertura dei rischi per compensare gli investitori per le perdite che questi possono subire nel caso in cui i titolari di progetti non rimborsino i loro prestiti. Gli investitori dovranno essere informati del fatto che la semplice esistenza di tale fondo a copertura dei rischi non garantisce che l’investimento possa essere considerato privo di rischi e che essi saranno rimborsati in caso di default del prestito che hanno finanziato, in quanto il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di un potere discrezionale assoluto nel decidere in merito a eventuali pagamenti. Al fine di garantire un’adeguata tutela degli investitori, è importante che i fornitori di servizi di crowdfunding dispongano di politiche e dispositivi di governance adeguati per la gestione, diretta o tramite un fornitore terzo, di fondi a copertura dei rischi.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall’ABE in stretta cooperazione con l’ESMA e presentato alla Commissione.
(7)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC
Foto:
pixabay
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