LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Affinché le autorità competenti possano aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni sui progetti di crowdfunding finanziati, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dai fornitori di servizi di crowdfunding nella comunicazione di tali informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni.
(2)Al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all’ESMA da parte delle autorità competenti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare alle autorità competenti le informazioni relative all’anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Al fine di fornire alle autorità competenti e all’ESMA le informazioni complete necessarie per rafforzare la capacità delle autorità competenti di esercitare la vigilanza sui rispettivi soggetti e per consentire all’ESMA di elaborare e pubblicare statistiche complete sul mercato del crowdfunding nell’Unione, le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero includere informazioni su tutti i progetti finanziati tramite la piattaforma di un fornitore di servizi di crowdfunding, compresi i progetti che non hanno raccolto denaro nell’anno pertinente. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che le informazioni da essi fornite siano complete e accurate.
(3)Data la sensibilità delle informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a comunicare, le procedure per la comunicazione di tali informazioni dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.
(4)Al fine di garantire l’identificazione certa ed efficiente dei titolari di progetti, dovrebbero essere comunicati i pertinenti identificativi comunemente utilizzati al riguardo. Se il titolare di progetti è una persona giuridica, è opportuno comunicare il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del titolare di progetti. Dato che non esiste una norma internazionale comune per l’identificazione delle persone fisiche e considerata l’importanza di garantire una chiara identificazione dei titolari di progetti che sono persone fisiche, per tali titolari di progetti dovrebbe essere comunicato l’identificativo di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2). Inoltre, al fine di garantire l’interoperabilità dei dati e di consentire l’integrazione delle informazioni comunicate con altri dati disponibili nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, dovrebbe essere comunicato l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato in conformità dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commisione (3).
(5)Per consentire all’ESMA di aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni a livello transfrontaliero e di elaborare statistiche relative al mercato del crowdfunding nell’Unione, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dalle autorità competenti per la comunicazione delle informazioni sui progetti di crowdfunding all’ESMA. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire all’ESMA informazioni complete e accurate, con l’indicazione del titolare di progetti reso anonimo mediante un metodo comune.
(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.
(7)L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(8)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0076.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC
Foto:
pixabay
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