Regolamento Delegato (UE) 2022/2115 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia pixabay

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)È necessario che agli investitori sia consentito di prendere decisioni di investimento informate. Dal momento che un progetto di crowdfunding può offrire più di un prestito, nel precisare il metodo di calcolo dei tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario stabilire norme per calcolare i tassi di default a livello di ciascun singolo prestito relativo a uno specifico progetto di crowdfunding offerto su una piattaforma di crowdfunding. Una definizione di default a un livello più granulare, vale a dire a livello di prestito, permette di contemplare anche i casi in cui è improbabile che un titolare di progetti adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie relative a un prestito, ma non per gli altri. Pertanto, per calcolare i tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero considerare automaticamente e contemporaneamente i diversi prestiti riferiti allo stesso progetto in stato di default. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare se alcuni elementi indicativi di default riguardano l’intero progetto, invece che un prestito specifico. In particolare se una parte significativa dei prestiti collegati a un progetto di crowdfunding è in stato di default, i fornitori di servizi di crowdfunding possono ritenere improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, gli altri prestiti di tale progetto di crowdfunding saranno integralmente rimborsati, considerando pertanto anche tali prestiti in stato di default.

(2)È necessario evitare l’arbitraggio regolamentare e consentire agli investitori di confrontare la performance dei fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti e, in particolare, la qualità dei progetti offerti sulle piattaforme di crowdfunding. È pertanto opportuno specificare gli elementi in base ai quali i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero considerare che si è verificato un default in relazione a un prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding. Detti fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi disporre di procedure efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni necessarie per individuare, senza indebito ritardo, il verificarsi del default dei prestiti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding.

(3)L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti di pubblicare ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti e di pubblicare un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti da loro promossi. Al fine di garantire che gli investitori, anche potenziali, abbiano accesso a informazioni con orizzonti temporali simili per quanto riguarda la valutazione dei rischi e dei rendimenti relativi ai prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario garantire la conformità con l’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e utilizzare i tassi annuali di default come riferimento per il calcolo dei tassi di default. I tassi annuali di default rappresentano la percentuale di prestiti che passano da uno stato di non default a uno stato di default almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Il tasso di default previsto dovrebbe perciò fornire una stima della percentuale dei prestiti non in stato di default che si prevede andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, affinché la stima del tasso di default previsto sia basata sul tasso di default effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo dovrebbe considerare soltanto i prestiti che all’inizio del periodo di osservazione di un anno non sono in stato di default. Per garantire una rappresentazione corretta e comparabile dei tassi di default, al calcolo dei tassi di default annuali non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione (calcolo basato sui prestiti). Pertanto, per il calcolo dei tassi di default non dovrebbe essere utilizzato l’importo monetario dei prestiti, al fine di evitare che nel calcolo sia attribuita prevalenza ad alcuni prestiti. In caso di distorsione dovuta alla presenza di prestiti a breve termine, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero adeguare il calcolo del tasso di default. Per garantire una corretta rappresentazione dei tassi di default agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti non dovrebbero alterare o falsare i tassi di default pubblicati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.

(4)Dati incoerenti, imprecisi, incompleti o non aggiornati possono determinare errori nel calcolo dei tassi di default dei progetti di crowdfunding. Di conseguenza, per garantire l’affidabilità e una qualità elevata dei dati, le procedure relative alla raccolta e alla memorizzazione dei dati dovrebbero essere solide e ben documentate.

(5)Il metodo interno dei fornitori di servizi di crowdfunding per il calcolo dei tassi di default effettivi e previsti dovrebbe essere basato sulle informazioni riguardanti l’andamento dei prestiti promossi da tali fornitori di servizi di crowdfunding e le categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.

(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea.

(7)L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC

Foto:

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