LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire che le misure e le procedure del piano di continuità operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2020/1503 siano adeguatamente armonizzate all’interno dell’Unione, è opportuno che tali misure e procedure siano specificate.
(2)Per affrontare in modo adeguato i rischi associati con l’interruzione di servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe garantire la continuità della prestazione dei servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.
(3)In considerazione dei vari eventi che possono influire negativamente sull’esecuzione dei servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe affrontare le situazioni che determinano un’anomalia grave nell’esecuzione o la mancata esecuzione dei servizi essenziali.
(4)Per garantire che il piano di continuità operativa sia efficace, è opportuno stabilire il contenuto minimo delle misure e delle procedure in esso contenute.
(5)È opportuno chiarire alcuni termini tecnici. Tali definizioni tecniche sono necessarie per garantire un’applicazione uniforme del presente regolamento, contribuendo pertanto all’elaborazione di un codice unico per i fornitori di servizi di crowdfunding dell’Unione. Tali definizioni hanno il solo scopo di stabilire gli obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding e dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(7)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0038.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC
Foto:
pixabay
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