Regolamento Delegato (UE) 2022/2114 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding effettuino in modo armonizzato il test d’ingresso di verifica delle conoscenze per i potenziali investitori non sofisticati di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503, è necessario stabilire norme comuni allo scopo di valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati.

(2)Per garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding accertino che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati siano affidabili e riflettano in modo accurato le loro conoscenze, competenze ed esperienza, nonché la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro comprensione di base dei rischi collegati.

(3)Gli investitori dovrebbero essere informati in modo chiaro e uniforme circa i rischi cui sarebbero esposti nel caso decidessero di investire in servizi di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto emanare, nei confronti dei potenziali investitori non sofisticati che non hanno superato il test d’ingresso di verifica delle conoscenze, una segnalazione di rischio armonizzata, rispettando prescrizioni specifiche sulle modalità di comunicazione della segnalazione a tali investitori.

(4)Al fine di promuovere la tutela degli investitori e di garantire che la simulazione della capacità di sostenere perdite sia condotta in modo adeguato dai potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere a disposizione sul proprio sito web uno strumento di calcolo online, volto ad aiutare i potenziali investitori non sofisticati a simulare la propria capacità di sostenere perdite. Tuttavia, in considerazione della natura sensibile delle informazioni che devono essere fornite dai potenziali investitori non sofisticati su tale strumento di calcolo online, esso dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori non sofisticati o di registrarle.

(5)Al fine di garantire che le informazioni immesse nel sistema di calcolo online dai potenziali investitori non sofisticati non possano essere raccolte senza il loro espresso consenso, tale strumento dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di alterare o influenzare il risultato della simulazione effettuata dai potenziali investitori non sofisticati. Inoltre, al fine di tutelare i potenziali investitori non sofisticati e in particolare per consentire loro di verificare che le informazioni inserite siano corrette e accurate, il risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite non dovrebbe essere comunicato direttamente ai fornitori di servizi di crowdfunding, ma dovrebbe essere condiviso esclusivamente in modo volontario dal potenziale investitore non sofisticato, qualora questi ritenga che il risultato della simulazione rispecchi adeguatamente la propria capacità di sostenere perdite.

(6)Per garantire flessibilità nella modalità di esecuzione della simulazione della capacità di sostenere perdite, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere in grado di offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la propria capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, senza l’ausilio dello strumento di calcolo online, purché tale possibilità sia offerta in aggiunta alla messa a disposizione dello strumento di calcolo online sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.

(7)Al fine di garantire un approccio armonizzato nella simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno stabilire norme riguardanti le modalità di calcolo del patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati, sulla base del loro reddito annuo, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui.

(8)Tenuto conto del rischio che si seguano approcci divergenti e delle possibili conseguenze negative di tali divergenze sulla significatività della simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno specificare in modo sufficientemente dettagliato come determinare ciascuno degli elementi utilizzati per calcolare il patrimonio netto e stabilire una data comune per la valutazione dei vari elementi.

(9)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea.

(10)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0026.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC

Foto:

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