Regolamento Delegato (UE) 2022/2113 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero consentire a tali autorità di svolgere efficacemente le proprie attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma di tale regolamento. È pertanto necessario specificare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi al fine di svolgere i rispettivi compiti.

(2)Per garantire un monitoraggio efficace dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti, queste dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale e i documenti costitutivi, compresi gli atti costitutivi nazionali, o altri documenti che forniscano informazioni sulla struttura e sulle attività operative dei fornitori di servizi di crowdfunding. Per lo stesso motivo, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi anche informazioni riguardanti il processo di autorizzazione e gli organi di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni sull’idoneità a gestire un fornitore di servizi di crowdfunding e sulla reputazione dei membri dell’organo di gestione, come pure informazioni riguardanti gli azionisti, le sanzioni e le misure amministrative irrogate, le azioni adottate per far rispettare la normativa, nonché la relativa condotta e i precedenti in materia di conformità dei fornitori di servizi di crowdfunding.

(3)Per adempiere in modo completo ai compiti di vigilanza loro assegnati, le autorità competenti dovrebbero anche scambiarsi informazioni pertinenti riguardanti altre persone fisiche o giuridiche e terzi collegati al crowdfunding che siano rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni riguardanti terzi designati a svolgere funzioni operative in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.

(4)Lo scambio di informazioni tra autorità competenti sarà particolarmente utile nelle circostanze in cui potrebbero sorgere problemi di rilevanza regolamentare riguardanti i soggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che comprendono informazioni in merito alla domanda di autorizzazione iniziale dei fornitori di servizi di crowdfunding, la vigilanza continua sul rispetto di tale regolamento da parte di un soggetto, nonché le azioni di vigilanza e di contrasto alle violazioni che possono incidere sulle attività di un soggetto in un’altra giurisdizione.

(5)Lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale delle persone interessate, sancito rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.

(8)L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC

Foto:

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