LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire un meccanismo uniforme con il quale le autorità competenti possano esercitare efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei candidati fornitori di servizi di crowdfunding, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard comuni per tali domande.
(2)Per agevolare la comunicazione tra un candidato fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorità competente, quest’ultima dovrebbe designare un apposito punto di contatto ai fini della procedura di domanda e dovrebbe rendere pubblici i recapiti pertinenti sul suo sito web.
(3)Affinché l’autorità competente possa valutare in maniera accurata la completezza della domanda, laddove tale autorità chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza della domanda di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data della loro ricezione da parte dell’autorità competente.
(4)Per consentire all’autorità competente di valutare se le modifiche delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno che i candidati fornitori di servizi di crowdfunding comunichino tali modifiche senza indebito ritardo. È inoltre necessario stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni fissati all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applichino a decorrere dalla data in cui il richiedente trasmette all’autorità competente le informazioni modificate.
(5)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(6)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Designazione di un punto di contatto
Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.
Articolo 2
Formulario standard
I candidati fornitori di servizi di crowdfunding trasmettono la propria domanda di autorizzazione utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.
Articolo 3
Avviso di ricevimento
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e fatto salvo il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 per la valutazione della completezza della domanda conformemente a detto articolo, l’autorità competente trasmette al candidato fornitore di servizi di crowdfunding, in formato elettronico, cartaceo o in entrambe le forme, un avviso di ricevimento. L’avviso di ricevimento comprende i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda di autorizzazione.
Articolo 4
Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti
Qualora l’autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.
Articolo 5
Comunicazione delle modifiche
1.Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all’autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.
2.Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l’autorità competente riceve le informazioni aggiornate.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC
Foto:
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