Regolamento Delegato (UE) 2022/2111 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding devono mantenere e applicare norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. Al fine di garantire che tali norme conseguano nel tempo l’obiettivo di evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero riesaminarle periodicamente, almeno con cadenza annuale, e provvedere all’adozione di misure opportune per rimediare a eventuali carenze riguardanti tali norme.

(2)Per gestire i conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero fare eccessivo affidamento sugli obblighi in materia di comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503. Pertanto dovrebbero stabilire norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero essere adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei servizi di crowdfunding forniti, come pure alle dimensioni e all’organizzazione dell’attività del fornitore di servizi di crowdfunding. A tale riguardo, le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero tenere conto, ove opportuno, delle circostanze legate all’appartenenza del fornitore di servizi di crowdfunding a un gruppo.

(3)Nell’elaborare le norme interne per evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adoperarsi al meglio delle loro possibilità per assicurare la prevenzione, l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse. Nel caso in cui sia comunque individuato un conflitto di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tale conflitto di interesse sia reso noto ai loro clienti e a qualsiasi altra parte che possa essere coinvolta.

(4)Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati.

(5)Per garantire che i clienti possano prendere una decisione informata sui servizi che presentano conflitti di interesse effettivi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere aggiornate le informazioni, comunicate in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, concernenti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché le misure adottate per attenuarli. Tale comunicazione dovrebbe essere adeguata alla natura dei clienti ai quali è destinata, tenendo conto in particolare se essi sono considerati investitori sofisticati o non sofisticati, anche nel caso di investitori potenziali. La comunicazione dovrebbe comprendere una descrizione dei conflitti di interesse e dei relativi rischi per i clienti.

(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(7)L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.287.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A287%3ATOC

Foto:

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