Decisione (PESC) 2022/2178 del Consiglio dell'8 novembre 2022 che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1).

(2)Il 25 luglio 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna fermamente l'esecuzione di attivisti pro democrazia e dei leader dell'opposizione in Myanmar/Birmania. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che tali esecuzioni di matrice politica rappresentano un altro passo verso lo smantellamento totale dello Stato di diritto e un'ulteriore palese violazione dei diritti umani in Myanmar.

(3)L'Unione è fortemente preoccupata per la continua escalation della violenza e per l'evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. L'Unione condanna il persistere di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate del Myanmar, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere, la continua persecuzione della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, e gli attacchi contro la popolazione civile, ivi comprese le minoranze etniche e religiose.

(4)In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar/Birmania, in diverse occasioni l'Unione si è dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania.

(5)In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 19 persone e un'entità siano aggiunte nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2013/184/PESC.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/184/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.286.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A286I%3ATOC

Foto:

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