LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 174, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo.
(2)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce determinati obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni transnazionali di tali entità riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(5)Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (4), modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione (5), prevede un sistema migliorato e razionalizzato, con modalità uniformi per tutti i settori, per le notifiche relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nazionali e transnazionali, riconosciute. Di conseguenza le norme in materia di notifiche da parte degli Stati membri stabilite in detto regolamento si applicano alle informazioni relative alle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le informazioni attualmente richieste ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(6)Al fine di evitare che gli Stati membri debbano trasmettere due volte le informazioni richieste, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/892 e (UE) n. 511/2012.
(7)Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il punto 2 è soppresso.
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
Foto:
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