LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 173, paragrafo 1, e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo.
(2)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (2) stabilisce norme che chiariscono, tra l’altro, la portata delle notifiche degli Stati membri alla Commissione in relazione a tali decisioni.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3) stabilisce quali informazioni devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Per evitare duplicazioni tra il presente atto e altri canali di notifica settoriali, è opportuno stabilire mediante il presente atto delegato che l’allegato V, parte A, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è soppresso e che tutte le informazioni ivi menzionate devono essere notificate a norma del regolamento delegato (UE) 2016/232.
(5)L’attuale sistema di notifica previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/232 non consente alla Commissione di stabilire il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri. Questo perché le notifiche annuali degli Stati membri riguardano solo i riconoscimenti o le revoche dell’anno precedente. Inoltre vengono utilizzati diversi canali di notifica in funzione del settore agricolo interessato. È quindi opportuno razionalizzare l’intero sistema, in particolare migliorando le comunicazioni relative alle decisioni di riconoscimento.
(6)In una serie di casi la politica agricola comune (PAC) prevede norme di finanziamento specifiche e deroghe in materia di concorrenza per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le informazioni ad esse relative, compreso il loro numero, sono quindi importanti per consentire di monitorare e valutare l’efficacia delle misure adottate nell’ambito della PAC concernenti le entità riconosciute. A tal fine, le informazioni che devono essere presentate dagli Stati membri dovrebbero comprendere indicazioni precise sul numero complessivo delle entità riconosciute negli Stati membri, nonché il loro nome e, se del caso, il loro numero di identificazione, compresa l’indicazione di quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel corso dell’esercizio finanziario precedente.
(7)Qualora le organizzazioni di produttori riconosciute contino tra i soci anche soggetti che non sono produttori, è importante determinare il numero di produttori sul totale dei soci. Questo consente alla Commissione di trarre conclusioni sulle tendenze e sugli sviluppi dei mercati, e in ultima analisi di assicurare il monitoraggio ottimale della politica.
(8)Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5) gli Stati membri devono utilizzare il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione della Commissione per la notifica delle informazioni e dei documenti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di detto regolamento.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891.
(10)Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC
Foto:
Istockphoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it