Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio del 27 ottobre 2022 che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il Regolamento (UE) 2022/109.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Tale piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi.

(6)Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2023 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.

(7)Il 31 maggio 2022 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico, fatta salva l’aringa del Baltico occidentale, sulla quale il parere è uscito il 30 giugno 2022. Esso ha evidenziato che la biomassa dell’aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24 è lievemente aumentata ma è pari a solo il 59 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quinto anno consecutivo il CIEM ha quindi pubblicato un parere di zero catture per l’aringa del Baltico occidentale. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. Tale disposizione prevede inoltre che si adottino ulteriori misure correttive. Pertanto, nel 2022 la pesca diretta dell’aringa del Baltico occidentale è stata chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Tuttavia, la pesca mirata dell’aringa del Baltico occidentale è stata autorizzata per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché per i pescatori che praticano una pesca costiera su piccola scala con determinati attrezzi fissi. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.

(8)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del Blim e in pratica non è aumentata dal 2021. Per il quarto anno consecutivo, quindi, il CIEM ha pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell’Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.

(9)Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al valore di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita, dalla quale è emerso che in realtà da oltre dieci anni la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata sostanzialmente al di sotto del Blim. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata pertanto chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di proroga della chiusura della pesca, anche ricreativa, nel periodo della riproduzione, e di ulteriore riduzione del limite giornaliero della pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha rivisto al ribasso la biomassa dello stock che, nonostante un lieve aumento dello scorso anno, è stimata inferiore al 40 % del Blim. In ragione di stime di reclutamento in lieve crescita e fattori di mortalità aggiuntivi poco chiari - che il CIEM non è attualmente in grado di includere nel modello di valutazione - il parere per la mortalità per pesca che dà luogo a un MSY (FMSY) è di aumentare le catture totali. Tuttavia, il CIEM evidenzia che le sue previsioni a breve termine sono estremamente incerte e che, data la scarsa chiarezza dei fattori di mortalità aggiuntivi, se le possibilità di pesca saranno fissate al valore FMSY, esiste una probabilità del 66 % che nel 2024 la biomassa dello stock rimanga al di sotto del Blim. Inoltre, come nel 2021, il CIEM non è stato in grado di fornire pareri separati sulle catture commerciali e su quelle ricreative. Dato il calo dello stock e l’incertezza circa il parere per le catture al valore FMSY, è opportuno adottare un approccio precauzionale e mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate.

(10)Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell’aringa del Baltico centrale è scesa al di sotto del Btrigger e nel 2021 si è avvicinata al Blim. Nel 2022 il CIEAM aveva estimato che la biomassa fosse aumentata, pur rimanendo al di sotto del Btrigger. Lo stock ha potuto contare solo sulla classe di età 2019 e la stima della sua consistenza è cambiata considerevolmente dal 2020. È quindi opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.281.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A281%3ATOC

Foto:

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