Decisione (UE) 2022/2078 del Consiglio del 24 ottobre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana.

(2)Il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 106a sessione («MSC 106»), che si terrà dal 2 all’11 novembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»).

(3)Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO, in occasione della sua 79a sessione («MEPC 79»), che si terrà dal 12 al 16 dicembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del regolamento 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, in occasione della MSC 106, poiché le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e del codice ESP 2011 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS terranno conto dei fornitori di combustibili liquidi che non hanno soddisfatto i requisiti relativi al punto di infiammabilità, dei provvedimenti nei confronti dei fornitori di combustibili liquidi che hanno fornito combustibili liquidi non conformi ai requisiti minimi relativi al punto di infiammabilità e della documentazione inerente al punto di infiammabilità dello specifico lotto di combustibile al momento del bunkeraggio. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.

(6)Le modifiche del codice ESP 2011 mirano ad attuare requisiti più rigorosi per l’ispezione delle cisterne di zavorra e degli spazi vuoti al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati durante l’inchiesta sulla sicurezza marittima condotta dallo Stato di bandiera in relazione alla perdita della nave portarinfuse MV Stellar Daisy nel 2017. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 79, poiché le modifiche del regolamento 14 della Marpol e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)Le modifiche della regola 14 della Marpol e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol riguardano la designazione del Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOX ECA). L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché tale designazione comporterà riduzioni significative dei livelli ambientali di inquinamento atmosferico nel Mar Mediterraneo nel suo insieme e negli Stati costieri del Mediterraneo, il che apporterà notevoli benefici per la salute umana e per l’ambiente.

(9)Le modifiche dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol includeranno maggiori informazioni sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio delle navi nel sistema di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi dell’IMO. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché maggiori informazioni sull’intensità di carbonio delle navi forniranno informazioni essenziali sull’efficienza energetica della flotta mondiale e sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio. Pertanto, tali informazioni dovrebbero essere comunicate al sistema di rilevazione dei dati dell’IMO.

(10)L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS, del codice ESP 2011 o della Marpol. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.280.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A280%3ATOC

Foto:

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