LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno espresso la necessità di promuovere la definizione e l’armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori e dai terzi da essi designati conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze.
(2)In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze («centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione»).
(3)Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Germania, soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e ha la capacità di espletare i compiti di cui al punto 3 di tale allegato.
(4)Il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Germania, dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione. Poiché l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 è limitato agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, le attività di tale centro di riferimento dell’Unione europea dovrebbero riguardare esclusivamente le razze a rischio di estinzione di tali specie animali.
(5)La designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione non dovrebbe essere limitata nel tempo, ma dovrebbe essere rivista regolarmente come previsto dall’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012.
(6)Il centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione dovrebbe iniziare le sue attività il 1o gennaio 2023, in quanto contribuisce alle iniziative strategiche del Green Deal europeo, e pertanto il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze:
consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, 149 Rue de Bercy, 75012 Parigi, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Germania.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.280.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A280%3ATOC
Foto:
Pixabay
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