Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2067 della Commissione del 25 ottobre 2022 recante modifica dell’allegato I del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Italia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (7). In particolare, l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede determinate misure per classificare un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto o confermato di una malattia elencata, compresa la peste suina africana.

(6)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente, tali misure i prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimento di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(7)Nel maggio 2022 l’Italia ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio in quel periodo in seguito a un caso sospetto della malattia in un suino selvatico nella provincia di Rieti (Regione Lazio). In base al principio di precauzione, l’autorità competente di tale Stato membro ha gestito il caso sospetto di peste suina africana come se si trattasse di un caso confermato della malattia e ha istituito una zona infetta come previsto nel caso della conferma ufficiale di detta malattia nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(8)Nell’ottobre 2022 l’Italia ha comunicato alla Commissione che le dettagliate misure continuative di controllo della malattia e la sorveglianza passiva sui suini detenuti e selvatici dimostrano l’assenza di circolazione del virus della peste suina africana nella provincia di Rieti, e che l’autorità competente italiana è in grado di concludere che il caso sospetto di peste suina africana nella provincia di Rieti non dovrebbe essere considerato un caso confermato di peste suina africana conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689 poiché, sebbene i risultati delle prove effettuate sull’animale abbiano individuato un acido nucleico specifico della malattia, tale animale non presentava segni clinici compatibili con la malattia e sono state escluse eventuali connessioni epidemiologiche con altri casi sospetti o confermati.

(9)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 si sono inoltre verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania. Anche la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e III in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici.

(10)Nell’ottobre 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un’area del Land del Brandeburgo attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali recenti focolai.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0106.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC

Foto:

Unsplash

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
7448
Ieri:
37360
Settimana:
264074
Mese:
1146221
Totali:
86059055
Oggi è il: 28-07-2024
Il tuo IP è: 3.144.118.122