Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

Giustizia Unsplash

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (UE) 2016/1328 (3) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e della Federazione russa («Russia») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)I dazi antidumping attualmente in vigore per la RPC sono pari al 19,7 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, al 20,5 % sulle società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 22,1 % su tutte le altre società, mentre per la Russia sono compresi tra il 18,7 % e il 34 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, con un’aliquota del dazio del 36,1 % per tutte le altre società.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)La domanda di riesame è stata presentata il 3 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della reiterazione del dumping e della persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 agosto 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(7)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e della Russia e le autorità della RPC e della Russia, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare.

1.6.Osservazioni in merito all’apertura

(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre produttori esportatori della Russia, dal governo russo, da un importatore indipendente e da un utilizzatore.

(9)Nelle loro osservazioni in merito all’apertura, i tre produttori esportatori russi hanno affermato che il richiedente non aveva presentato elementi di prova sufficienti e attendibili del rischio della persistenza o della reiterazione di dumping pregiudizievole a causa delle importazioni dalla Russia. Il governo russo, i produttori esportatori russi, l’importatore indipendente e un utilizzatore hanno affermato inoltre che non esisteva un nesso di causalità tra la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione e le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo da Cina e Russia. Secondo le argomentazioni addotte dalle diverse parti, l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a fattori diversi dalle importazioni pregiudizievoli dalla Russia e dalla Cina, alla luce dei volumi trascurabili delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dai paesi interessati.

(10)Tuttavia, come indicato anche nell’avviso di apertura, il richiedente ha sostenuto che «il pregiudizio come inizialmente stabilito è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione» (6). L’inchiesta di riesame aveva lo scopo di stabilire se la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Le informazioni fornite dal richiedente nella fase di apertura erano sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping in caso di ripresa delle importazioni oggetto di dumping in volumi più elevati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni delle parti sul nesso di causalità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0149.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC

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