IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (3) («protocollo») è stato firmato il 29 giugno 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)Il protocollo è applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma.
(3)L’obiettivo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Gabon e la Comunità europea (4) («accordo») e del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica gabonese («Gabon») di collaborare più strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell’Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)È opportuno approvare il protocollo.
(5)L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliarne l’attuazione. Inoltre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’adozione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che non vi si opponga un certo numero di Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).
(7)Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 26 del protocollo.
Articolo 3
Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0103.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC
Foto:
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