Regolamento Delegato (UE) 2022/2059 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e l’articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di contare gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del loro portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle rispettive unità di negoziazione. Tali test retrospettivi sono intesi a valutare, a seconda del livello al quale sono effettuati, se sia opportuno calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni di un’unità di negoziazione avvalendosi del metodo alternativo dei modelli interni e se i requisiti di fondi propri associati a fattori di rischio modellizzabili siano adeguati. L’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di utilizzare come punto di partenza per tali test retrospettivi il valore del portafoglio alla chiusura, compresi tutti gli aggiustamenti come le riserve o eventuali aggiustamenti della valutazione.

(2)Nell’ambito dei test retrospettivi della misura del valore a rischio, alcuni effetti del rischio di mercato che non sono rilevati dal modello interno di misurazione del rischio dovrebbero comunque essere inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio. Di conseguenza tutti gli aggiustamenti relativi al rischio di mercato, a prescindere dalla frequenza con cui sono aggiornati dagli enti, dovrebbero essere inclusi nelle variazioni reali del valore del portafoglio. I test retrospettivi della misura del valore a rischio con le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero tuttavia essere effettuati nell’ipotesi di un portafoglio statico. È pertanto opportuno che gli enti includano nel calcolo di tali variazioni ipotetiche del valore del portafoglio solo gli aggiustamenti che sono calcolati giornalmente e che sono inclusi nel modello interno di misurazione del rischio.

(3)In alcuni casi è possibile che, data la natura di un aggiustamento e data la gestione interna del rischio applicabile allo stesso, tale aggiustamento sia calcolato su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione. Al fine di garantire l’armonizzazione in tutta l’Unione, è opportuno che gli enti, nel calcolare le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione, siano tenuti a ricalcolare tale aggiustamento per ciascuna unità di negoziazione su base autonoma, esclusivamente per le posizioni assegnate all’unità di negoziazione o, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche, a riflettere le variazioni derivanti da tale aggiustamento solo nel contesto dei test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza è opportuno che gli enti, quando eseguono il processo di valutazione alla chiusura per ricavare i valori del portafoglio delle unità di negoziazione alla chiusura, non siano autorizzati, nel calcolare le variazioni ipotetiche e reali a livello di unità di negoziazione, ad assegnare l’aggiustamento alle unità di negoziazione in modo proporzionato al contributo di ciascuna unità di negoziazione al valore dell’aggiustamento.

(4)Il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime. Poiché i test statistici inclusi nelle norme internazionali elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov, intesi a rendere operativo il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, sono adeguati a tale scopo, è opportuno che gli enti se ne avvalgano.

(5)Le norme internazionali stabiliscono che gli enti dovrebbero soddisfare un requisito di fondi propri aggiuntivo qualora le variazioni teoriche e ipotetiche del valore dei portafogli delle unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime. In tale situazione è opportuno che gli enti siano tenuti a calcolare e segnalare alle autorità competenti detto requisito di fondi propri aggiuntivo per tali unità di negoziazione.

(6)Nel comunicare i risultati dell’assegnazione di profitti e perdite conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno che gli enti pongano in evidenza anche dove le variazioni ipotetiche e le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione differiscono in modo sostanziale. In questo modo si dovrebbe contribuire all’individuazione, da parte degli enti, di eventuali carenze nel calcolo delle variazioni teoriche.

(7)Nel valutare l’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite, le variazioni teoriche del valore del portafoglio sono raffrontate con le variazioni ipotetiche calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico. Tale raffronto mira a individuare il carattere sostanziale delle differenze tra i processi di valutazione del modello di misurazione del rischio dell’ente che producono le variazioni teoriche e i processi di valutazione dei sistemi interni dell’ente che producono le variazioni ipotetiche. Per garantire che tale raffronto non sia condizionato da variazioni della composizione del portafoglio, anche le variazioni teoriche del valore del portafoglio utilizzate per il requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbero essere calcolate nell’ipotesi di un portafoglio statico.

(8)In un’ottica di coerenza con le norme internazionali, è opportuno che le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio calcolate ai fini della valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite siano allineate alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio che l’ente calcola ai fini dei test retrospettivi.

(9)Le differenze tra i processi di valutazione che producono variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio possono essere dovute a omissioni di taluni fattori di rischio nel modello di misurazione del rischio o a semplificazioni del modello stesso. Altre differenze possono essere dovute a disallineamenti dei dati che l’ente utilizza come input per determinare il valore dei suoi portafogli. Per evitare ulteriori fonti di discrepanze derivanti da tali differenze tra i dati utilizzati come input, è opportuno che gli enti siano autorizzati ad allineare tali dati purché siano soddisfatte alcune condizioni specifiche.

(10)La frequenza con cui devono essere comunicati i risultati del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite dovrebbe essere allineata alla frequenza con cui viene valutata la modellizzabilità dei fattori di rischio e alla frequenza con cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In tal modo gli enti saranno in grado di determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sulla base di risultati coerenti per i requisiti relativi ai test retrospettivi, i requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite e la valutazione della modellizzabilità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC

Foto:

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