Regolamento Delegato (UE) 2022/2060 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe determinare la misura del rischio appropriata che gli enti devono utilizzare per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di ciascun fattore di rischio incluso, o in corso di inclusione, nel metodo alternativo dei modelli interni dell’ente di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013. I fattori di rischio modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di perdita attesa, calcolata a norma dell’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i fattori di rischio non modellizzabili dovrebbero essere soggetti alla misura del rischio di scenario di stress, calcolata conformemente all’articolo 325 quatersexagies di tale regolamento.

(2)La misura del rischio di perdita attesa dovrebbe riflettere la distribuzione di probabilità dei fattori di rischio su un periodo storico sufficientemente lungo in cui siano osservabili i dati di mercato pertinenti per tali fattori di rischio. Pertanto un fattore di rischio dovrebbe essere considerato modellizzabile se è disponibile un numero sufficiente di prezzi verificabili osservabili che sono rappresentativi di tale fattore di rischio. Per effettuare tale valutazione, dovrebbe essere appropriato un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni. Tuttavia, per tenere conto di eventuali ritardi nella disponibilità dei dati, gli enti dovrebbero essere autorizzati a sostituire tale periodo di osservazione di 12 mesi con un periodo di 12 mesi traslato. Per garantire la comparabilità delle pratiche in tutta l’Unione, tale spostamento dovrebbe essere limitato a un mese. Per lo stesso motivo gli enti dovrebbero applicare tali periodi traslati in modo coerente per tutti i fattori di rischio dello stesso tipo e fornire alla rispettiva autorità competente una documentazione dettagliata in merito all’applicazione di tali periodi traslati.

(3)Si prevede che gli enti potrebbero non disporre di tutte le informazioni sui prezzi necessarie per valutare la modellizzabilità della propria attività di negoziazione. Pertanto, nel valutare se i fattori di rischio siano modellizzabili, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare anche le informazioni sui prezzi ottenute da fornitori esterni, a condizione che tali prezzi siano verificabili e che tali fornitori esterni siano soggetti a un audit indipendente per quanto riguarda la validità delle loro informazioni sui prezzi.

(4)Un passaggio fondamentale nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio consiste nel valutare la rappresentatività dei prezzi verificabili individuati per tali fattori di rischio. Un prezzo verificabile dovrebbe essere considerato rappresentativo di un fattore di rischio di un ente se l’ente è in grado di estrarre il valore del fattore di rischio dal valore del prezzo verificabile avvalendosi di metodologie quantitative comunemente utilizzate. Il fatto che alcune di queste metodologie necessitino di dati supplementari per consentire agli enti di estrarre il valore di un fattore di rischio rende più complesso dimostrare la rappresentatività dei prezzi verificabili. Pertanto tali metodologie, così come i dati supplementari, ove necessari, dovrebbero basarsi su informazioni oggettive e adeguatamente documentate, in modo da evitare che gli enti facciano ricorso a ipotesi inadeguate. A causa della mancanza di verificabilità e rappresentatività, in linea con le norme internazionali, le riconciliazioni o le valutazioni delle garanzie reali non dovrebbero essere considerate fonti ammissibili di prezzi verificabili.

(5)Se i fattori di rischio sono punti di una curva, di una superficie o di un cubo, la modellizzabilità di tali fattori di rischio dovrebbe essere valutata secondo la modellizzabilità di ciascuna categoria di tale curva, superficie o cubo, in ragione delle caratteristiche condivise dei fattori di rischio appartenenti a una data categoria. La modellizzabilità di tale categoria dovrebbe pertanto essere valutata con riferimento a tutti i prezzi verificabili ad essa assegnati, mentre i prezzi verificabili rappresentativi di un fattore di rischio in una categoria dovrebbero essere considerati rappresentativi di tutti i fattori di rischio appartenenti alla stessa categoria. Gli enti dovrebbero inoltre essere autorizzati a scegliere categorie standard o, se ritenuto più appropriato per una determinata curva, superficie o cubo, categorie alternative da essi stessi sviluppate.

(6)Inoltre i criteri per la modellizzabilità dei fattori di rischio dovrebbero comprendere i casi in cui un ente utilizza una funzione parametrica per rappresentare una curva, una superficie o un cubo e fissa i parametri di funzione come fattori di rischio nel suo modello di misurazione del rischio. In tali casi i criteri dovrebbero specificare le modalità di esecuzione della valutazione della modellizzabilità, tenendo conto delle specificità di tali funzioni parametriche e dei parametri di funzione.

(7)Per aiutare le autorità competenti a valutare la conformità al presente regolamento, è necessario specificare in che modo gli enti devono applicare l’obbligo generale di documentazione di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 nel valutare se un fattore di rischio sia modellizzabile.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)L’Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC

Foto:

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