LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Una metodologia generale per associare il fattore di rischio di una posizione a una categoria generale dei fattori di rischio ai fini dell’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe consentire agli enti di individuare le categorie generali dei fattori di rischio e le sottocategorie generali dei fattori di rischio corrispondenti ai rischi inerenti al fattore di rischio al fine di determinarne l’orizzonte di liquidità appropriato. La metodologia generale dovrebbe essere sufficientemente generica da poter essere applicata alla maggior parte dei fattori di rischio.
(2)Date le particolarità di determinati fattori di rischio, compresi quelli che non rientrano in nessuna delle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, la metodologia generale, ove sia applicata a tali fattori di rischio, potrebbe portare a risultati diversi tra gli enti con conseguente mancanza di armonizzazione e potenziale arbitraggio regolamentare. Ne consegue la necessità di integrare la metodologia generale con norme specifiche.
(3)Un volume medio giornaliero elevato di scambi in derivati netti over-the-counter (OTC) su tassi di interesse rappresenta un buon indicatore della natura liquida delle rispettive valute sottostanti. È pertanto opportuno prendere in considerazione tale indicatore del volume degli scambi per specificare le valute che dovrebbero costituire la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. L’indagine della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) «Triennial Central Bank Survey» sul volume degli scambi di derivati OTC su tassi di interesse (2) costituisce una fonte attendibile di statistiche per valutare tale volume per strumento e per valuta. Per questo motivo e al fine di garantire la coerenza con le prassi internazionali è opportuno tenere conto dei risultati di tale indagine al fine di specificare le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide.
(4)Analogamente, un volume medio giornaliero elevato di scambi medi giornalieri di derivati netti OTC su tassi di cambio rappresenta un buon indicatore della natura liquida delle rispettive coppie di valute sottostanti. È pertanto opportuno prendere in considerazione tale indicatore per specificare le coppie di valute che dovrebbero costituire la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. L’indagine della BRI «Triennial Central Bank Survey» sul volume degli scambi di derivati OTC su tassi di cambio (3) costituisce una fonte attendibile di statistiche per valutare tale volume per strumento e per valuta. Per questo motivo e al fine di garantire la coerenza con le prassi internazionali è opportuno tenere conto dei risultati di tale indagine al fine di specificare le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide.
(5)Data la diversità dei mercati azionari nell’Unione è necessario definire, in base alla combinazione di una soglia assoluta e di una relativa, la bassa e l’alta capitalizzazione di mercato ai fini delle sottocategorie dei prezzi degli strumenti di capitale e della volatilità nella categoria generale del fattore di rischio «Strumenti di capitale» di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. Data la necessità di assicurare la coerenza con le norme di regolamentazione internazionali, è opportuno basare la soglia assoluta sulla soglia stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (4). Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (5) fornisce un elenco degli indici principali basato sulla liquidità dei componenti degli indici e dato che la metodologia per l’elaborazione di tale elenco si fonda sulla capitalizzazione di mercato e sul flottante, nonché sulla condizione di una soglia minima di liquidità, è opportuno stabilire la soglia relativa conformemente a detto regolamento di esecuzione. Gli strumenti di capitale degli indici principali elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, i cui componenti sono tutti quotati nell’Unione, dovrebbero quindi essere considerati strumenti di capitale ad alta capitalizzazione di mercato, mentre tutti gli altri strumenti di capitale dovrebbero essere considerati strumenti di capitale a bassa capitalizzazione di mercato.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
(7)L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0040.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
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