IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di tali prodotti nell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria della trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere o ridurre i dazi all’importazione per una serie di prodotti della pesca nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo.
(2)Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio (1) dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un approvvigionamento adeguato all’industria della trasformazione dell’Unione per tale periodo.
(3)Il 19 luglio 2021 il regolamento (UE) 2020/1706 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio (2), con l’aggiunta, fra l’altro, di nuovi contingenti validi fino al 31 ottobre 2022, a seguito della scadenza dei protocolli bilaterali con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca.
(4)Tuttavia, i negoziati relativi ai nuovi protocolli aggiuntivi con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca non si concluderanno prima del 31 ottobre 2022.
(5)È pertanto necessario stabilire nuovi contingenti validi fino allo scadere dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/1706.
(6)Per motivi di urgenza, al fine di evitare la penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.276.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A276%3ATOC
Foto:
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