LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del diritto nazionale prima del 10 novembre 2021 possono continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente a tale diritto nazionale fino al 10 novembre 2022. Il periodo transitorio è stato introdotto per concedere ai fornitori di servizi di crowdfunding già operativi tempo sufficiente per adeguare le loro attività commerciali al nuovo regime giuridico e chiedere un’autorizzazione ai fini dello stesso, e alle autorità competenti tempo sufficiente per raccogliere una quantità di informazioni e risorse che basti a garantire una transizione senza perturbazioni del mercato.
(2)L’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 impone alla Commissione di effettuare una valutazione in merito all’applicazione del suddetto regolamento ai fornitori di servizi di crowdfunding che prestano servizi di crowdfunding solo su base nazionale e all’impatto del regolamento sullo sviluppo dei mercati nazionali del crowdfunding e sull’accesso ai finanziamenti. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può estendere il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento per una volta per un periodo di 12 mesi.
(3)A seguito della valutazione, che teneva conto della consulenza tecnica elaborata dall’ESMA e ricevuta il 19 maggio 2022, la Commissione ha concluso che la proroga di 12 mesi del periodo transitorio è necessaria per evitare perturbazioni nei grandi mercati nazionali del crowdfunding. Le perturbazioni sarebbero causate dall’impossibilità per determinate autorità competenti di completare le procedure di autorizzazione entro il 10 novembre 2022, e dall’impossibilità per le piattaforme di crowdfunding che operano conformemente al diritto nazionale di adeguarsi in tempo utile a un quadro più completo.
(4)A causa dell’elevato rischio di perturbazioni del mercato è pertanto opportuno estendere di 12 mesi, fino al 10 novembre 2023, il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 per concedere alle piattaforme di crowdfunding che operano a norma del diritto nazionale e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime.
(5)Affinché l’attuale periodo transitorio possa essere prorogato prima della scadenza o non appena possibile dopo tale scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile entro l’11 novembre 2022,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il periodo transitorio di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 è prorogato fino al 10 novembre 2023.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dall’11 novembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC
Foto:
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