Decisione (UE) 2022/1987 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall’altra.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Malaysia negoziati relativi a un accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall’altra («accordo»).

(2)I negoziati sull’accordo si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo a Putrajaya, in Malaysia, il 6 aprile 2016.

(3)I negoziatori hanno confermato di concordare che, conformemente alla Costituzione federale della Malaysia, con la sua firma il governo malese intende vincolare il paese nel suo insieme per quanto riguarda l’accordo.

(4)Scopo dell’accordo è instaurare un partenariato rafforzato tra l’Unione e la Malaysia, nonché approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, tra cui i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l’ambiente, l’energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l’occupazione e gli affari sociali, l’istruzione e l’agricoltura.

(5)È opportuno pertanto firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Malaysia, dall’altra («accordo»), con riserva della sua conclusione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC

Foto:

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