Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1989 della Commissione del 20 ottobre 2022 che rinnova la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Giustizia istockphoto 21

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)Il 2 marzo 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/317 (2) recante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di quest'ultimo regolamento per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Manfredonia), il quale è scaduto l'8 marzo 2021.

(4)Il 10 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale deroga.

(5)L'Italia ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano il rinnovo della deroga.

(6)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'11 febbraio 2022 l'Italia ha adottato un piano di gestione mediante decreto (3) ("piano di gestione italiano"). Il piano di gestione adottato è istituito per accompagnare l'intera durata della deroga.

(7)La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia e ha per oggetto i pescherecci registrati nella direzione marittima di Manfredonia che hanno un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operano nell'ambito del piano di gestione italiano che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel distretto di pesca di Manfredonia.

(8)La deroga chiesta dall'Italia riguarda un totale di 60 pescherecci, dei 100 autorizzati nel 2018, con un massimo di 30 pescherecci autorizzati giornalmente, con un meccanismo di rotazione. La flotta di Manfredonia che pratica la pesca del rossetto (Aphia minuta) ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri. Il piano di gestione italiano esclude qualsiasi aumento futuro nello sforzo di pesca, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Si può pertanto concludere che la deroga riguarda un numero ridotto di pescherecci.

(9)Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la richiesta di proroga della deroga presentata dall'Italia e il relativo progetto di piano di gestione nelle riunioni plenarie che si sono svolte nel marzo (4) e nel luglio (5) 2021. Nel corso di tali riunioni lo CSTEP ha osservato che il piano di gestione italiano conteneva diversi elementi tecnici che dovevano essere chiariti ulteriormente. Nel marzo 2021 lo CSTEP ha sottolineato la necessità di chiarire i livelli di riferimento, i dati sulla pesca, l'ubicazione delle operazioni di pesca e le specifiche tecniche degli attrezzi. Nel luglio 2021, dopo la presentazione di un piano di gestione riveduto, lo CSTEP ha evidenziato l'esigenza di chiarimenti in merito ai dati socioeconomici, alle catture accessorie, alla progettazione degli attrezzi e ai livelli di riferimento del punto di attivazione. Al fine di affrontare tali questioni, le autorità italiane hanno accettato di aggiornare il piano di gestione in riferimento a tali elementi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.273.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A273%3ATOC

Foto:

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