IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione previsto in tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d’azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005.
(2)Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato con i paesi produttori di legname onde attuare il piano d’azione FLEGT.
(3)Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (1), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione da paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.
(4)I negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo il 23 novembre 2018.
(5)È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
Foto:
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