IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1) («accordo»), firmato il 6 ottobre 2010, è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (2). È stato applicato in via provvisoria dal 1o luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.
(2)L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell’Unione e della Repubblica di Corea.
(3)A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell’accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») è istituito sotto gli auspici del comitato per il commercio.
(4)Il 25 novembre 2021, nel quadro dell’8a riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l’elenco delle indicazioni geografiche («IG») protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l’altro, nell’aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell’eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell’Unione, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell’ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell’accordo con l’aggiunta di 43 IG dell’Unione e 41 IG coreane.
(5)A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG.
(6)A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato per il commercio adottato con decisione n. 1 del comitato per il commercio (3), quest’ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l’altra, previo accordo di entrambe le parti.
(7)In una delle prossime riunioni, o mediante procedura scritta, il comitato per il commercio dovrà adottare l’accordo raggiunto il 25 novembre 2021.
(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, perché la decisione vincolerà l’Unione.
(9)Al fine di garantire la corretta attuazione della protezione delle IG nell’ambito dell’accordo, il comitato per il commercio dovrebbe aggiornare gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.271.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A271%3ATOC
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