IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione»), è entrata in vigore il 14 aprile 1967.
(2)A norma della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può adottare requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna per i certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 22 della convenzione.
(3)A norma della convenzione, la CCNR può modificare il proprio quadro normativo in materia di servizi d’informazione fluviale («RIS») incorporandovi un riferimento alle norme adottate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e rendendo tali norme obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.
(4)Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.
(5)L’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l’uniformità nell’elaborazione dei requisiti tecnici e delle specifiche da applicare nell’Unione, in particolare per quanto riguarda le navi adibite alla navigazione interna e i RIS.
(6)Ai fini dell’efficienza dei trasporti e della sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne, è importante che i requisiti tecnici per le navi e i RIS siano compatibili e quanto più possibile armonizzati nei diversi regimi giuridici europei. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione.
(7)Si prevede che, nella sua riunione del 13 ottobre 2022, il CESNI adotterà la norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 2023/1 («norma ES-TRIN 2023/1») e la norma europea per i servizi d’informazione fluviale 2023/1 («norma ES-RIS 2023/1»).
(8)La norma ES-TRIN 2023/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.
(9)L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla norma ES-TRIN 2021/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento nell’allegato II di tale direttiva indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilire la data della sua applicazione. Pertanto, la norma ES-TRIN 2023/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.
(10)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto la norma ES-TRIN 2023/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/1629.
(11)La norma ES-RIS 2023/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le norme e specifiche tecniche della norma ES-RIS 2023/1 corrispondono alle norme e specifiche tecniche la cui adozione è prevista dalla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare nei seguenti settori: sistemi di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna; sistema elettronico di segnalazione navale; avvisi ai naviganti; sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e compatibilità delle attrezzature necessarie per l’uso dei RIS.
(12)Le specifiche tecniche per i RIS si basano sui principi tecnici definiti nell’allegato II della direttiva 2005/44/CE e tengono conto del lavoro svolto in questo ambito dalle organizzazioni internazionali competenti.
(13)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto l’ES-RIS 2023/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle specifiche tecniche vincolanti adottate nel quadro della direttiva 2005/44/CE.
(14)Si prevede che, in una prossima sessione plenaria, la CCNR adotterà risoluzioni che modificheranno i regolamenti della CCNR al fine di includere un riferimento alle norme ES-TRIN 2023/1 ed ES-RIS 2023/1. Di conseguenza, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione anche in sede di CCNR.
(15)L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
(16)La posizione dell’Unione qui proposta è di adottare la norma ES-TRIN 2023/1 e la norma ES-RIS 2023/1 in quanto consentono il massimo livello di sicurezza della navigazione interna, seguono l’evoluzione tecnica in questo settore e garantiscono la compatibilità dei requisiti per le navi e la compatibilità dei servizi d’informazione fluviale in Europa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») con riguardo all’adozione delle norme europee ES-RIS 2023/1 ed ES-RIS 2023/1 è di approvare la loro adozione.
2.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») è di sostenere tutte le proposte che adeguano i regolamenti della CCNR alla ES-TRIN 2023/1 e alla ES-RIS 2023/1.
Articolo 2
1.Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
2.Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.270.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A270%3ATOC
Foto:
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